Come il contesto legislativo si relaziona con la violenza di genere
Rivista Criminologia Italia - Diritto Più Edizioni
Anno 2 Numero 2 - Dicembre 2025.

Abstract

Ripercorrendo a ritroso la storia legislativa italiana, osserviamo come la prima legge a favore delle donne maltrattate “ norme contro la violenza sessuale” risale al 1996,  25 anni fa.

Nel 2013 compare la Legge 119 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto della violenza di genere", detta anche Legge sul Femminicidio e più tardi con la legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso) si da il via ai procedimenti penali per reati di maltrattamento in famiglia, stalking, violenza sessuale per i quali il giudice prevede dei criteri di allontanamento (divieto di avvicinamento) e mezzi elettronici destinati al controllo come il braccialetto elettronico.

Con la Convenzione di Istanbul (2014) si richiede di incentivare la prevenzione attraverso la sensibilizzazione della popolazione sul tema della violenza e si investe su programmi di protezione. Si fa inoltre riferimento all’importante ruolo dei professionisti (polizia di stato, carabinieri, polizia penitenziaria e personale sanitario), che vengono in contatto con le vittime o con gli autori della violenza di genere, in particolare si punta sulla loro formazione.

Oggi la legge italiana riconosce le varie di forme di violenza che vanno da quella fisica a quella psicologica, sessuale, economica, nonché lo stalking (considerato reato dal 2009).

Tra gli attori del sistema nazionale antiviolenza che si occupano di protezione, sensibilizzazione, prevenzione, troviamo i CAV (Centri Antiviolenza) e le Case Rifugio (CR) . Stanno crescendo anche i CAM (Centri di Ascolto per Uomini Maltrattanti) con l’obiettivo di rieducare l’autore della violenza a nuovi concetti di sé e degli altri.

1. Adeguamenti della legge

A livello legislativo, il codice Rocco di era fascista è ancora la base per la legislazione penale italiana, la quale è stata modificata con difficoltà perché maggiormente condizionata dalla tradizione, soprattutto la parte dedicata ai diritti individuali. Per capire la situazione prima di tali modifiche, basti pensare che i reati di incesto e stupro erano considerati contro la moralità pubblica e il buon costume. Secondo il codice penale scritto nel 1930, la donna non era libera di disporre di alcuna libertà in ambito sessuale. Solo la legge sullo stupro del 1996 (L. 66/1996) abroga il reato contro la morale, del rapimento a fine di libido (cioè stupro) o per matrimonio (la cosiddetta fuitina, anche senza consenso della donna). Il matrimonio riparatore, che permetteva di ridurre la pena del reo, è stato abrogato nel 1981.(1)

La tendenza della legge, sino a tali cambiamenti storici, sembrava quella di voler tutelare l’oggetto moglie, di proprietà del marito, invece che la donna. Molti dei suddetti cambiamenti legislativi sono dovuti all’azione dei movimenti femministi, che alla fine degli anni ’80 realizzarono in Italia esperienze di accoglienza e intercettarono le prime domande di aiuto di donne vittime di violenza. In seguito le vittime furono prese in carico dai servizi sociali, ma fino a metà degli anni ’90, le istituzioni italiane non applicavano nessun tipo di politica contro la violenza di genere.(2)

Dando un’occhiata fuori dai confini nazionali, oggi la non punibilità della violenza sessuale all’interno del matrimonio è ancora sancita in alcuni Stati americani, tra cui Alaska, Illinois, Kansas, Oklahoma, South Dakota, Texas, Vermont, West Virginia. In questi Stati, il reato è riconosciuto solo dopo una sentenza di divorzio.(3)

Tornando al famigerato codice Rocco, la violenza in famiglia era considerata dalla legge come “abuso di correzione e disciplina”. Fino al 1975, il capofamiglia era uno solo, l’uomo, e aveva il potere di malmenare per fini correttivi chiunque si trovasse o abitasse abitualmente nel suo domicilio.

Il delitto d’onore, cioè l’uccisione della moglie per lavare una qualche onta sulla propria reputazione, è stato abrogato nel 1981; esso prevedeva una riduzione consistente della pena se l’uxoricidio fosse avvenuto a causa dell’infedeltà della donna.

2.La legge italiana oggi

Oggi la legge italiana riconosce le varie forme di violenza che vanno da quella fisica, a quella psicologica, sessuale, economica, nonché lo stalking, che si può tradurre con persecuzione, e che è considerato reato dal 2009 (legge 23 aprile 2009, n. 38). Per renderci conto di quanto lungo e duro è stato il cammino necessario alle modifiche di legge, teniamo presente che i movimenti femministi iniziarono la loro opera dopo la metà degli anni ’60, all’inizio concentrando i loro sforzi sull’abolizione del divieto d’aborto, avvenuta nel 1978, e sul divorzio (legge introdotta il 1° dicembre 1970). In quindici anni poco si riuscì a incidere sulla violenza di genere, tranne che per i primi processi di stupro, dove, però, l’aggressore era solitamente un estraneo per la vittima. Ci vollero altri dieci anni per riuscire a sfidare l’uomo e il suo potere in ambito familiare. I primi scossoni avvennero in ambito internazionale, grazie alle conferenze mondiali sulle donne convocate dalle Nazioni Unite: in particolare quelle di Copenaghen (1980) e di Nairobi (1985). In quest’ultima si dettarono anche delle linee guida rivolte agli Stati membri dell’ONU per creare una rete di supporto a favore delle vittime di violenza.

Sino al 1986 ci si limitò a dare alle donne consulenza psicologica e giuridica, mettendo a disposizione i professionisti presso sportelli dedicati. Solo quando si aprì a Milano la prima Casa delle Donne ci fu un’ondata di iniziative simili, volte a dare sostegno concreto alle donne maltrattate.

Risale al 1996 la prima legge a favore delle donne maltrattate (“Norme contro la violenza sessuale”, legge 66/1996), venticinque anni fa. Dietro tale scelta ci sono, di nuovo, due eventi internazionali, che hanno dato spinta a tale cambiamento: la Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza sulle Donne del 1993, nota sotto l’acronimo di DEVAW, necessaria per creare uno strumento giuridico internazionale contro tale problema endemico e che parla esplicitamente di cosa sia la violenza e dei luoghi in cui essa avviene (famiglia, comunità, Stato); la Conferenza Mondiale delle Donne del 1995 a Pechino, che incanalò gli sforzi della Dichiarazione con tre obiettivi da raggiungere per gli Stati, che sono di prevenzione, di studio e di eliminazione della tratta e della prostituzione. (4)

Tali sproni agirono solo in parte sul nostro Paese, che invece di creare un blocco di leggi ad hoc, si prese il tempo di frazionare l’intervento del legislatore, rendendo meno efficaci i singoli provvedimenti presi. Questo perché l’Italia, come ogni altro Stato membro ONU, si era dovuto adeguare alle linee guida sovranazionali, ma aveva un certo margine di manovra, che fu usato per rallentare, piuttosto che velocizzare, il cambiamento necessario a combattere la violenza di genere.

In seguito c’è stata un’accelerazione importante con la Ratifica della Convenzione di Istanbul sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza contro le Donne (legge 77/2013). Tale Convenzione rappresenta a livello internazionale il primo strumento giuridico che permette di agire sulla prevenzione della violenza di genere, sulla protezione delle vittime, la persecuzione degli autori della violenza e la promozione dell’uguaglianza di genere. (5)

È del 2013 la legge 119 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere”, detta anche “Legge sul Femminicidio”, che, in realtà, non contiene una definizione di violenza di genere, ma la nozione di “violenza domestica” (o violenza intrafamiliare). In particolare, la violenza domestica non deve essere occasionale e deve dimostrarsi specifica ed univoca nella sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale. (6)

3.Il codice Rosso

L’altro notevole passo in avanti è stato fatto con la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (cosiddetto Codice Rosso) che ha accelerato l’avvio del procedimento penale per reati come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, per i quali il giudice può tempestivamente vietare l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed usare nuovi mezzi come il braccialetto elettronico. La legge, inoltre, inserisce quattro nuovi reati: il revenge porn (la pornografia usata per vendetta), la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la costrizione o induzione al matrimonio e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. (7)

Questo recente adeguamento legislativo italiano alle indicazioni provenienti a livello internazionale è stato largamente apprezzato, sebbene il GREVIO, il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul, evidenzi una lacuna legislativa riguardo i rimedi civili nei confronti delle autorità statali che non abbiano rispettato il proprio dovere di adottare misure preventive o protettive adeguate, come previsto dalla stessa Convenzione. (8) Ancora troppo spesso, infatti, si assiste a violenze o delitti contro donne che avevano denunciato, in alcuni casi ripetutamente, la critica situazione in cui si trovavano.

  1. Gioia D., Le reti interistituzionali, Tesi di laurea in Servizio Sociale, Milano, 2020. p. 26.

  2. Ivi, p. 27.

  3. Ivi, p. 28.

  4. Ibidem.

  5. Guidi, E. (2017), Violenza di genere: le sfide sollevate dall’adozione della Convenzione di Istanbul. In FA – RETE SALUTE DI GENERE. Professionisti a confronto per il benessere nelle relazioni di coppia. Atti del Convegno, pp.41-42, Ordine degli Psicologi della Toscana.

  6. Merli, A. (2015). Violenza di genere e femminicidio: le norme penali di contrasto e la Legge n. 119 del 2013 (c. d. Legge sul femminicidio). Napoli: Edizioni scientifiche italiane, p. 5.

  7. Polizia di Stato, ... questo NON è AMORE - 2019, in www.poliziadistato.it (consultazione del 6 ottobre 2021).

  8. Ministero della Giustizia (2020), Il rapporto: un anno di Codice Rosso, in www.giustizia.it (consultazione del 19 settembre 2021), p. 8.